CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA ED IL COMITATO DI AUTOGESTIONE DELLA MENSA ANNESSA ALLA SCUOLA ELEMENTARE "BRUNO CIARI" DI COCOMARO DI CONA REGOLANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI REFEZIONE (a.s. 1999-2000)
PREMESSO
- che fin dagli anni ottanta
funzionano nell'ambito delle scuole dell'obbligo situate nel Comune di Ferrara
le seguenti mense autogestite:
- scuola elementare di Cocomaro di Cona, che soddisfa la domanda di refezione
scolastica della scuola stessa;
- scuola elementare di Fondo Reno, che soddisfa la domanda di refezione
scolastica della scuola stessa;
- scuola elementare di Baura, che soddisfa la domanda di refezione scolastica
della scuola stessa e della scuola media di Baura e per due giorni alla
settimana anche di Contrapò;
CONSIDERATO
- che la gestione di tali
servizi è avvenuta, come disposto dalla delibera della giunta comunale n.
124/25751, in collaborazione tra il Comune di Ferrara, che inviava n. 2 unità
di personale di cucina (una a Fondo Reno ed una unità a Cocomaro di Cona e
Baura) per la manipolazione delle derrate alimentari ed il Comitato di
Autogestione delle mense, costituito dai genitori dei bambini utenti, che
provvedevano direttamente ed a proprie spese all'acquisto delle derrate stesse
ed al completamento dell'organico di cucina;
- che le licenze all'esercizio dei laboratori di cucina delle mense scolastiche,
annesse alle scuole sopra citate, sono intestate all'Assessore alla Pubblica
Istruzione pro tempore del Comune di Ferrara;
- che i laboratori di cucina sono costituiti da locali e da attrezzature di
proprietà dell'Amministrazione Comunale, che sostiene sia i costi generali
delle utenze, escluso il costo per la fornitura di gas metano, sia le spese per
la manutenzione straordinaria;
VISTO
- il decreto legislativo n. 155/97, che all'art. 1 stabilisce "le norme
generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica" ed
introduce delle procedure più rigorose per il controllo di qualità della
refezione scolastica, poiché l'autogestione riguarda non solo gli aspetti
organizzativi ed amministrativi dell'attività, ma anche i conseguenti doveri di
di vigilanza, di responsabilità e di richiesta delle necessarie autorizzazioni
sanitarie per la tutela dei consumatori;
- l'art. 3 del sopra citato decreto, secondo cui il responsabile dell'industria
alimentare, deve garantire che "la preparazione e la somministrazione dei
prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico", mediante la
predisposizione di un manuale di corretta prassi igienica, al fine di facilitare
le procedure dell'autocontrollo, spettante a tale soggetto;
RITENUTO
- che l'autogestione da
parte del Comitato dei Genitori non permette all'Amministrazione comunale di
garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari nelle fasi
successive alla produzione primaria degli alimenti e non consente di provvedere
ad eliminare il mancato o non corretto adempimento delle norme di cui all'art. 3
del decreto n. 155/97, con seguente applicazione delle sanzioni amministrative
previste in caso di inosservanza;
- che il Comitato dei Genitori debba necessariamente individuare un soggetto che
assuma la titolarità della licenza al laboratorio di cucina ed un cuoco cui
competa, oltre alle proprie mansioni, la responsabilità della documentazione
del piano di autocontrollo, poiché il personale comunale non si farà più
carico di tale onere;
Dal
presente atto non derivano oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale;
Tutto
ciò premesso e considerato
ART.
1
Il
Comune di Ferrara prende atto del conferimento al Comitato di autogestione
dell'uso dei locali adibiti a cucina nella scuola elementare "Bruno Ciari"
di Cocomaro di Cona (Fe), senza alcun corrispettivo di oneri impegnandosi alla
completa messa a norma per la specifica funzione ivi svolta.
Compete
inoltre all'Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali
stessi ed il sostenimento dei costi generali per la fornitura di acqua, energia
elettrica e gas metano per riscaldamento.
Le attrezzature, di proprietà comunale e conferite in uso sono indicate
nell'allegato inventario (allegato B), facente parte integrante della
Convenzione ed esclusivamente per tali beni l'Amministrazione garantisce la
conformità alle norme di legge;
Il Comune di Ferrara concorre per l'anno scolastico 1999-2000 alla gestione
della cucina con n. 1 unità di supporto, che non assume comunque la
responsabilità della compilazione del piano di autocontrollo.
A partire dall'anno scolastico 2000-2001 il Comune fornirà esclusivamente i
locali adibiti a laboratorio di cucina, le attrezzature già in uso e sosterrà
i costi generali per la fornitura di acqua, energia elettrica e gas metano per
riscaldamento.
Il Comune di Ferrara a partire dall'anno scolastico 2000-2001 provvede, mediante
contributo, al rimborso del costo dei pasti consumati dai docenti che prestano
servizio durante la mensa, individuati dal Direttore Didattico, secondo le
vigenti procedute di legge in materia.
Agli organi circoscrizionali spetta una azione di monitoraggio sull'attività di
refezione e di raccordo tra il Comitato di Gestione e l'Amministrazione
comunale.
Il
Presidente dei Comitato di Gestione, cui compete la sottoscrizione della
presente Convenzione, è responsabile in solido con i membri dei Comitato
medesimo e con le persone che agiscono in nome e per conto di esso, per le
obbligazioni derivanti da tale Convenzione (articoli 38 e seguenti del Codice
Civile). Spettano al Comitato di Gestione, regolarmente costituito, sia la
manutenzione ordinaria relativa al funzionamento delle strumentazioni di cucina,
sia l'acquisto o la sostituzione delle stesse, comprese quelle comunali
attualmente in dotazione, laddove risultino inadeguate od obsolete.
Il Comitato di autogestione identifica il titolare dell'autorizzazione
all'esercizio del laboratorio di cucina. Il Comitato di autogestione inoltre
mette a disposizione n. 1 unità di cucina, precisamente individuata a tal fine,
cui fanno capo le mansioni di responsabile di cucina ed a cui compete la
gestione del piano di autocontrollo, nel rispetto dei principi su cui è basato
il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP, di cui
al decreto legislativo n. 155/97.
Spetta al Comitato di Gestione la redazione del piano di autocontrollo che deve
essere sempre a disposizione nei locali dei laboratorio e deve essere consegnato
in copia all'Assessorato Pubblica Istruzione.
In caso di assenza temporanea dei responsabile di cucina, il Comitato di
Gestione dovrà provvedere alla sua sostituzione, facendosi carico della
sottoscrizione quotidiana dei piano di autocontrollo nei giorni di assenza del
responsabile stesso.
Il Presidente del Comitato di Gestione ed il titolare dell'autorizzazione
all'esercizio del laboratorio di cucina devono tempestivamente comunicare
all'Amministrazione Comunale ogni eventuale intenzione a rinunciare al proprio
incarico e devono contestualmente indicare un sostituto, il quale conosce ed
accetta per iscritto tutte le condizioni del presente contratto.
Laddove ricorra una soluzione di continuità nell'individuazione del Presidente
e/o del titolare dell'autorizzazione all'esercizio del laboratorio di cucina, le
attività di refezione saranno temporaneamente sospese.
Il Comitato si impegna a sottoporre i propri menù all'approvazione del Servizio
Pediatria di Comunità dell'Azienda USL di Ferrara.
ART. 3
Il
Comitato di Gestione stipula un contratto di Assicurazione per responsabilità
civile verso terzi al fine di tutelare gli utenti contro i rischi di
tossinfezioni che si potrebbero eventualmente verificare.
Il personale di cucina deve essere inoltre assicurato contro gli infortuni sul
lavoro.
Costituiscono
cause di inadempimento del contratto in oggetto:
a) il non corretto rispetto delle procedure di autocontrollo previste dall'art.
3 del Decreto Legislativo n.155/97 e dalla norme generali previste in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) l'interruzione del servizio di laboratorio di cucina.
In caso di inadempimento, si intimerà per iscritto di adempiere in un congruo
termine e decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà
senz'altro risoluto.
Costituiscono cause di risoluzione della presente Convenzione:
1) certificata tossinfezione, causata nell'ambito delle operazioni di
laboratorio ed accertata dal competenti Servizi dell'AUSL di Ferrara - Servizio
Sanitario nazionale;
2) non regolarizzazione, dopo diffida scritta, delle condizioni che
costituiscono causa di inadempimento.
Dalla data della domanda di risoluzione, l'inadempiente non può più adempiere
la propria obbligazione (art. 1453 C.C., III° c.).
Sarà
in ogni momento facoltà del Comune di Ferrara attuare verifiche sul buon
funzionamento dell'attività di refezione e dell'applicazione delle norme
previste dalla legislazione vigente.
Il Comitato di Gestione potrà richiedere la consulenza e la collaborazione
degli Uffici dell'Azienda USL e del Comune di Ferrara competenti per la
refezione scolastica.
L'Amministrazione
comunale è esonerata dalla responsabilità per le obbligazioni contratte dal
Comitato di Gestione, o da chi agisce in nome e per conto loro, con i fornitori
di merci e di servizi e con gli utenti il servizio in oggetto.
La
presente Convenzione ha validità un anno dalla data di sottoscrizione ed è
rinnovabile annualmente con il consenso delle parti.
Le
spese contrattuali conseguenti di pratica sono a carico dei Comitato di
Gestione.
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